La normativa

La legislazione europea sui rifiuti è stata rivista recentemente nel 2008 attraverso l’emanazione della direttiva 2008/98/CE.
L'obiettivo dichiarato della direttiva 2008/98/CE è quello di aiutare l'Unione Europea ad avvicinarsi a una "società del riciclaggio" cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse. La direttiva rappresenta un punto di svolta perché si passa dalla gestione dei rifiuti con cura prevalentemente al loro trattamento e gestione in sicurezza per la salute pubblica e per l'ambiente, alla valorizzazione delle risorse naturali in essi contenute.

La nuova direttiva prescrive una gerarchia nella pianificazione e gestione dei rifiuti che prevede, nell’ordine:

1. Prevenzione;
2. preparazione per il riutilizzo;
3. riciclaggio;
4. recupero di altro tipo;
5. smaltimento

L’ordine gerarchico è stabilito in base al costo ambientale (crescente) e permette una certa flessibilità, in quanto è consentito discostarsi da questa gerarchia nel caso sia dimostrato che una soluzione posta al livello inferiore nella fattispecie risulti più conveniente per la salvaguardia dell’ambiente.
La direttiva interviene su un aspetto fondamentale, quello della determinazione della qualifica di rifiuto: oltre alla definizione ormai classica, in base a cui si considera rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, vengono determinate le condizioni in base a cui un bene non diventa un rifiuto o cessa di esserlo e viene considerato un sottoprodotto o una materia prima secondaria / riciclata.
Inoltre, l’esistenza di requisiti certi, europei, sulla sicurezza e la qualità dei materiali recuperati, favorisce la collocazione sul mercato delle materie prime secondarie e contribuisce a rimuovere anche prevenzioni e preconcetti che possono ostacolare lo sbocco dei materiali e dei prodotti realizzati con tali materiali riciclati.
L’elemento più innovativo della legislazione europea in materia di rifiuti è dato dalla definizione di obiettivi e relative scadenze entro cui raggiungerli. In questo modo, infatti, sarà possibile misurare la qualità delle politiche avviate dai singoli stati e, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, sarà più difficile evitare eventuali sanzioni in caso di inadempimento.

Gli obiettivi da conseguire sono i seguenti:

1. entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo / riciclaggio dovrà raggiungere complessivamente almeno il 50% in termini di peso per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine (nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici);
2. entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo / riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, dovrà raggiungere almeno il 70% in termini di peso per i rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi.
L’articolo 8 della direttiva quadro sui rifiuti invita gli Stati membri a introdurre la responsabilità estesa del produttore, la quale implica che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, si faccia carico della gestione del rifiuto nella fase del post consumo, anche nel caso in cui il consumo sia stato operato da un soggetto differente.

Questo modello di responsabilità stimola la commercializzazione di prodotti che siano più facilmente recuperabili, incoraggiando in questo modo lo sviluppo di nuove tecnologie per la progettazione (eco-design) e la realizzazione di beni e servizi con tali proprietà, nonché di più avanzate metodologie di recupero dei rifiuti.
Infine, un ulteriore elemento di novità è dato dalla determinazione dei requisiti minimi per il riconoscimento del recupero energetico: oramai non è più sufficiente tradurre una parte dell’energia termica prodotta dai processi di combustione in energia elettrica per vedersi riconoscere la qualifica di recupero energetico, ma occorre assicurare il raggiungimento di un fattore minimo di efficienza energetica, che varia a seconda della data di realizzazione dell’impianto.

Sul fronte italiano il recepimento della direttiva comunitaria (decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010) e l’individuazione di obiettivi minimi di raccolta differenziata (fissati dal D.Lgs. 152/2006 e dalla legge 27 dicembre 2006, n.296), hanno delineato un solido contesto normativo per l’implementazione e lo sviluppo di una corretta gestione dei rifiuti. Tale quadro normativo è stato poi ulteriormente integrato con provvedimenti riguardanti singole categorie di rifiuto (ad esempio il decreto ministeriale n. 65/201018 sul trattamento dei RAEE).

Un ulteriore impulso allo sviluppo industriale del settore del waste management potrebbe giungere dalla futura liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici (D.P.R. 168/2010), che avrà luogo a partire dal 31.12.2011 e dovrebbe coniugare le dovute esigenze ambientali con un’adeguata trasparenza e competitività del settore.
 

 
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